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| NNSTATUTO |
| Art. 1 - |
È costituita l'Associazione denominata "Società Italiana Cardiologia Ospedalità Accreditata S.I.C.O.A." con sede in Milano in Viale Tibaldi N.2, e con durata illimitata. |
| Art. 2 - |
L'Associazione ha carattere apartitico e aconfessionale, non ha scopo di lucro, e si propone di valorizzare la figura del medico che opera in ambito cardiologico.
Pertanto si prefigge i seguenti obbiettivi:
a) Acculturamento ed aggiornamento dei propri Associati attraverso la formazione residenziale e a distanza.
b) Collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri Organismi e Istituzioni sanitarie pubbliche, nonché con le Associazioni e le Società Scientifiche di categoria, nazionali ed internazionali, anche confederandosi.
c) Elaborazione di linee guida, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati.
d) Promozione di iniziative scientifiche, cliniche, epidemiologiche, didattiche e divulgative, attraverso Convegni, corsi di aggiornamento, ricerche e studi epidemiologici e pubblicazioni di carattere cardiovascolare, anche attraverso il “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” di cui al successivo articolo 6, lettera c.
e) Promozione culturale, Educazione continua in Medicina per il personale medico e parasanitario anche attraverso società di servizi.
f) Azioni utili al fine di far emergere il ruolo del medico che opera nell'area cardiovascolare nelle o attraverso le strutture private accreditate.
g) Azioni utili al fine di favorire ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali.
h) Collaborazione ed integrazione con il personale tecnico infermieristico e con le Associazioni dei pazienti.
L'Associazione potrà altresì compiere tutte quelle operazioni, mobiliari e immobiliari e finanziarie, ritenute dall'Organo Amministrativo strumentali, necessarie, o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, e potrà anche, sempre per il conseguimento o il miglior conseguimento degli scopi sociali, assumere interessenze o partecipazioni in Società costituite o costituende e in Enti ed Organismi di qualsiasi natura che abbiano attività anche indirettamente analoghe o connesse alla propria, con esclusione comunque di ogni attività riservata ai sensi di Legge e di ogni operazione nei confronti del pubblico. |
| Art. 3 - |
Possono essere iscritti all'Associazione i medici che operano in ambito cardiologico, i medici con eccezionali meriti nel campo della medicina cardiovascolare, e le persone e gli Enti e Organismi pubblici e privati che condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Associazione. |
| Art. 4 - |
Gli appartenenti all'Associazione si distinguono in:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione.
b) Soci Ordinari: medici che operano in ambito cardiovascolare con diritto di voto.
c) Soci Aderenti: medici che operano in ambito cardiovascolare senza diritto di voto e senza oneri di versamento di eventuale quota associativa, tali soci non possono ricoprire nessuna carica sociale.
d) Soci Onorari: medici proclamati Soci dal Comitato Direttivo per aver acquisito eccezionali meriti nel campo della medicina cardiovascolare.
e) Soci Benemeriti e Sostenitori: persone, Enti ed Organismi pubblici e privati che condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Associazione.
Comunque il diritto di voto in Assemblea spetta solo ai Soci Fondatori e ai Soci Ordinari, e le cariche sociali possono essere attribuite solo ai Soci Fondatori e ai Soci Ordinari, ad eccezione dei componenti del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” che potranno essere anche non soci. |
| Art. 5 - |
La qualità di Socio si perde per morte, per recesso, o per esclusione.
Il recesso avviene: a seguito di comunicazione per iscritto, da parte del Socio che intende recedere, di tale sua volontà al Comitato Direttivo.
L'esclusione può avvenire:
a) per non aver versato la quota associativa, se prevista, da oltre due anni;
b) per avere assunto iniziative in contrasto con gli intenti e gli scopi dell'Associazione, e/o comunque non consoni alle linee programmatiche del Comitato Direttivo;
c) per aver arrecato all'Associazione danni materiali e/o di immagine.
L'esclusione del Socio è deliberata dal Comitato Direttivo.
Al Socio receduto o escluso e agli eredi del Socio defunto non spetta alcun diritto sul patrimonio sociale e quindi neppure il rimborso dell’eventuale quota associativa versata. |
| Art. 6 - |
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche”;
d) il Collegio dei Revisori.
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| Art. 7 - |
L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione aventi diritto di voto ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
1) l'approvazione del rendiconto;
2) la nomina, con votazioni distinte, del Comitato Direttivo, del Presidente del Comitato Direttivo e del Vice Presidente del Comitato Direttivo;
3) la nomina dei revisori a cui è demandato il consiglio contabile, precisando che essi devono essere iscritti all'interno di Albi Professionali (dottori commercialisti, avvocati, ragionieri o consulenti del lavoro) o nel Registro dei revisori contabili;
4) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione, sulla nomina o sulla sostituzione del liquidatore o liquidatori e sui poteri degli stessi, sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto annuale (entro il 30 giugno), nonché ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto; l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è fatto mediante lettera o posta elettronica o fax inviata a tutti gli aventi diritto o diffuso sull'organo d'informazione dell'Associazione almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza assembleare.
In prima convocazione l'Assemblea sia essa ordinaria o straordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea sia essa ordinaria o straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.
È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;'
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni Socio Fondatore e ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solo ad altro Socio Fondatore o ad altro Socio Ordinario dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe nonché il raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi delle assemblee.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
Per quanto concerne le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti in Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, e su designazione dei presenti, da un membro del Comitato Direttivo o in subordine da qualsiasi altro Socio dell'Associazione presente in Assemblea e eletto dall'Assemblea stessa.
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| Art. 8 - |
Il Comitato Direttivo è costituito da quindici (15) membri, e cioè da un Presidente, da un Vice Presidente, e da tredici (13) Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea, oltre al Past President membro di diritto del Comitato Direttivo successivo in aggiunta al numero di cui sopra.
Il Past President è il Presidente del Comitato Direttivo precedente a quello in carica, oppure a quello ancora precedente se il Presidente del Comitato Direttivo in carica coincide con quello del Comitato Direttivo precedente.
Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi Consiglieri sia il Segretario e sia il Tesoriere.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, occorre far luogo alla rielezione dell'intero Comitato Direttivo. Negli altri casi di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri e/o del Presidente e/o del Vice Presidente del Comitato Direttivo, il Comitato stesso provvede per cooptazione alla loro sostituzione nominando alla carica, e comunque a sua discrezione, i Soci che danno la loro disponibilità in merito.
Il cooptato e/o i cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea, nel cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione o della conferma nella carica del cooptato e/o dei cooptati; il cooptato e/o i cooptati confermati nella carica comunque durano in carica per lo stesso residuo periodo di carica del Comitato Direttivo.
Tutti i membri del Comitato Direttivo, e cioè sia il Presidente e sia il Vice Presidente e sia i Consiglieri, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Dopo la scadenza del suo mandato: il Presidente non riconfermato è membro di diritto del Comitato Direttivo successivo, quale Past President.
Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, ed in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria attuativi degli scopi dell'Associazione;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci.
- la determinazione del numero dei componenti del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” nell’ambito del numero minimo e massimo previsto dal presente Statuto e la loro nomina, indicando il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
Il Comitato Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente, nonché attribuire il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, e con procura notarile, anche ad estranei.
Comunque il Presidente in casi di urgenza e di necessità può compiere atti di gestione anche senza delega, i quali atti però dovranno essere poi ratificati dal Comitato Direttivo nella sua prima riunione.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi (2/3) dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera inviata a tutti gli interessati e aventi diritto almeno sette giorni prima dell'adunanza, oppure nei casi di urgenza mediante telegramma o posta elettronica o fax almeno un giorno prima dell'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione, e con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
Le riunioni del Comitato Direttivo si potranno svolgere anche per video o audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche dal Vice Presidente, da un altro membro del Comitato Direttivo stesso.
Il Comitato Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Nel Comitato Direttivo il voto non è delegabile.
Partecipano alle adunanze del Comitato Direttivo, solo su invito dello stesso, e però senza diritto di voto, i Revisori e gli eventuali Consulenti scientifici dell'Associazione.
Il Comitato Direttivo può stabilire all'inizio di ogni esercizio la quota annuale minima a carico dei Soci Ordinari.
Il Comitato Direttivo approva o respinge le domande di iscrizione dei Soci Ordinari, dei Soci Aderenti, dei Soci Onorari e dei Soci Benemeriti e Sostenitori.
Il Comitato Direttivo istituisce le Sezioni regionali e/o provinciali e nomina fra i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle eventuali quote i relativi Delegati delle Sezioni medesime con compiti di coordinamento dei rapporti tra i Soci delle Sezioni con la sede centrale.
Il Comitato Direttivo può dichiarare decaduto dalla carica un suo componente se questi abbia per qualsiasi motivo perduta la qualità di Socio secondo le norme di questo Statuto.
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| Art. 9 - |
Al Presidente del Comitato Direttivo (e Presidente dell'Associazione) spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente individua e sottopone al Comitato Direttivo gli orientamenti cui l'Associazione dovrà uniformarsi per il conseguimento o per il miglior conseguimento dei propri scopi istituzionali, e può all'uopo stipulare accordi e/o convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati.
Il Segretario ha i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza e ad ogni incombenza a cui è espressamente delegato dal Presidente;
c) coordina l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione anche attraverso le Sezioni regionali e/o provinciali;
d) redige sinteticamente i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo.
Il Tesoriere ha le seguenti mansioni:
a) tiene la contabilità e l'inventario dei beni;
b) predispone il rendiconto consuntivo annuale;
c) su mandato del Presidente effettua le operazioni di cassa e redige su apposito registro l'elenco dei beni posseduti dall'Associazione.
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| Art. 10 - |
Il “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” è costituito da un minimo di sette (07) ad un massimo di dieci (10) membri, anche non soci, di cui almeno cinque (5) facenti parte del Comitato Direttivo.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” occorre far luogo alla rinomina dell’intero “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche”. Negli altri casi di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri e\o del Presidente e\o del Vice-Presidente del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” il Comitato Direttivo provvede alla loro sostituzione.
Il nuovo nominato dura in carica per lo stesso residuo periodo di carica del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche”.
Tutti i membri del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” svolge in proprio ed anche in collaborazione o con conferimento di incarico a terzi, le seguenti funzioni:
- organizzazione di studi di ricerche cliniche, farmacologiche, osservazionali-interventistiche ed epidemiologiche;
- organizzazione e coordinamento di studi sperimentali sia di base che farmacologici che su dispositivi medici che clinici.
Il “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi (2\3) dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail inviata a tutti gli interessati e aventi diritto almeno sette giorni prima dell’adunanza, oppure nei casi di urgenza mediante telegramma od e-mail almeno un giorno prima dell’adunanza con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e con indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Le riunioni del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” si potranno svolgere anche per video o audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Il “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza anche del Vice-Presidente, da un altro membro del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” stesso.
Il “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Nel “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” il voto non è delegabile.
Il “Centro Studi e di ricerche cliniche ed epidemiologiche” almeno una volta all’anno riferisce in merito alla propria attività al Comitato Direttivo.
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| Art. 11 - |
Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti, e cioè da un Presidente e da due Revisori effettivi, nonché da due Revisori supplenti, tutti eletti dall'Assemblea, e con durata in carica per tre anni.
I Revisori si riuniscono almeno una volta l'anno. Ed hanno il compito di controllare la contabilità dell'Associazione vigilando sulla sua regolarità. |
| Art. 12 - |
Ogni Regione ha un'unica Sezione regionale, fatto salvo per quelle Regioni ad alta densità territoriale nelle quali possono essere istituite anche due Sezioni regionali ed anche una o più Sezioni provinciali.
Ogni Sezione è retta da un unico Delegato (regionale e/o provinciale). |
| Art. 13 - |
Le cariche sociali di cui all'art.8 comma1 e di cui all’art.10, nonché le eventuali prestazioni richieste ai Soci e fornite dai Soci, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di incarichi specifici, e purché tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo e siano documentate. |
| Art. 14 - |
I Soci Ordinari non in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno corrente, se prevista, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, e, se membri, neppure alla riunioni del Comitato Direttivo. |
| Art. 15 - |
L'Associazione trae le sue risorse per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative, se deliberate dal Comitato Direttivo, e contributi dei Soci;
b) contributi dei privati o di enti commerciali;
c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) contributi internazionali. |
| Art. 16 - |
Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo e/o da un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa e dovranno comunque essere approvate dall'Assemblea dei Soci in forma straordinaria. |
| Art. 17 - |
Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente per la predisposizione definitiva del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il rendiconto è approvato dall’Assemblea dei Soci ogni anni entro e non oltre il 30 giugno.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. |
| Art. 18 - |
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitali, durante la vita dell'Associazione stessa.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. |
| Art. 19 - |
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più Liquidatori e stabilisce i poteri da conferire al Liquidatore o ai Liquidatori nominati, e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea stessa, e ad opera del e/o dei Liquidatori, a favore di altro Ente non lucrativo e di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 N.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. |
| Art. 20 - |
Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione e gli Organi sociali e i Liquidatori, ovvero nei loro confronti, saranno rimesse al giudizio di un Arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Milano.
L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà definitivo e inappellabile.
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| Art. 21 - |
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge in materia. |
Ischia, 21 aprile 2009 |
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